PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Assegno di solidarietà per i cittadini italiani anziani emigrati residenti all'estero).

      1. Ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni emigrati e che risiedono all'estero, che si trovano in condizioni socio-economiche disagiate, ai sensi del comma 2, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per dodici mensilità all'anno, un assegno mensile di solidarietà pari a 123 euro. L'assegno è erogato in quote crescenti per un importo pari a 90 euro il primo anno, a 106,5 euro il secondo anno e a 123 euro a regime.
      2. Sono considerati in condizioni socio-economiche disagiate, ai fini di cui al comma 1, i cittadini non coniugati il cui reddito personale annuo è inferiore a 3.000 euro e i cittadini coniugati il cui reddito personale annuo, cumulato con quello del coniuge, è inferiore a 5.000 euro.

      3. I limiti di reddito stabiliti al comma 2 sono maggiorati di 1.000 euro per ogni soggetto a carico del beneficiario dell'assegno di solidarietà e con esso convivente, il quale sia minore di anni diciotto o totalmente invalido e sprovvisto di reddito.
      4. Per il computo del reddito ai fini della determinazione dei limiti stabiliti al comma 2 sono considerati i redditi di qualsiasi natura, escluso il reddito derivante dalla proprietà dell'immobile adibito ad abitazione principale del beneficiario dell'assegno di solidarietà.
      5. Nella valutazione delle condizioni socio-economiche disagiate rilevano il livello assoluto del reddito, determinato ai sensi dell'articolo 49 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e una parametrazione effettuata allo scopo di valutare l'effettivo potere d'acquisto del beneficiario nel territorio di residenza.

 

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Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 58,4 milioni di euro per il 2007, a 69,2 milioni di euro per il 2008 e ad 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.